3 – Incremento delle aliquote IVIE e IVAFE per il 2024
La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, co. 91, L. n. 213/2023) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE) dallo 0,76% all’1,06%.
La medesima disposizione, con medesima ricorrenza, ha inoltre previsto l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) dallo 0,2% allo 0,4%, ma solo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (D.M. 4 maggio 1999).
L’aliquota IVAFE dello 0,2% rimane applicabile negli altri casi.
4 – Reddito prodotto in Italia e reddito prodotto all’estero
Come sopra accennato, l’IRPEF si applica ai non residenti soltanto sui redditi prodotti in Italia (art. 3, TUIR), salvo le limitazioni previste dai trattati contro le doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti in Italia (art. 23, TUIR):
- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi taluni redditi assimilati (lett. a) e b), co. 1 art. 50, TUIR);
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Per le fattispecie di cui sopra, quindi, non è rilevante la residenza del datore di lavoro o del committente, ma unicamente il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa (anche in smart working).
Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
- taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (lett. c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l), co. 1, art. 50, TUIR), incluse le borse di studio e gli emolumenti percepiti da amministratori di società;
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli sopra indicati (art. 165, co. 2, TUIR).