La doppia imposizione nella normativa domestica
Il testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) prevede la possibilità di alleviare o eliminare la doppia tassazione, anche indipendentemente dall’applicabilità di un trattato internazionale contro le doppie imposizioni.
In particolare, la norma interna prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione (art. 165, co. 1, TUIR).
Tale metodo viene chiamato credito di imposta ordinario (o limitato) e consiste nello scomputo delle imposte estere nei limiti dell’imposta applicabile in Italia sul reddito estero.
Cos’è la doppia imposizione
Quando parliamo di doppia imposizione, generalmente ci riferiamo alla c.d. doppia imposizione giuridica internazionale, ossia al caso in cui il medesimo reddito o patrimonio è tassato nelle mani del medesimo soggetto passivo di più di uno Stato.
Questa deve essere distinta dalla c.d. doppia imposizione economica, ossia il caso in cui diversi soggetti di imposta sono tassati con riferimento al medesimo reddito o patrimonio (è il caso, ad esempio, del reddito di impresa tassato in capo alla società e al dividendo tassato in capo al socio).
Quando si verifica la doppia imposizione?
La doppia imposizione giuridica internazionale può verificarsi in tre casi:
- Quando due Stati assoggettano a tassazione la medesima persona sul reddito (o patrimonio) globale, come nei casi di doppia residenza (concurrent full liability to tax);
- Quanto una persona è residente di uno Stato (R) e deriva redditi, o possiede patrimonio, in un altro Stato (S) ed entrambi gli Stati assoggettano a tassazione tale reddito o patrimonio;
- Quanto due Stati assoggettano a tassazione la medesima persona – non residente in alcuno dei predetti Stati – sul reddito prodotto o il patrimonio posseduto nel proprio Stato; questo è il caso, ad esempio, nel quale un soggetto non-residente ha una stabile organizzazione in uno Stato (E) attraverso la quale deriva redditi, o possiede patrimonio, in un altro Stato (S) (concurrent limited tax liability).
I casi di cui al punto a) si verificano principalmente quando un soggetto è considerato contemporaneamente residente in più Stati (c.d. doppia residenza); questi conflitti possono essere risolti dall’applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni, il quale prevede dei criteri per stabilire univocamente in quale Stato è residente il soggetto di imposta (Art. 4, del modello OCSE).
I casi di cui al punto b) possono essere risolti dall’applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni, il quale alloca i diritti di tassazione fra i due Stati contraenti.
Questa allocazione può avvenire attraverso la rinuncia del diritto di tassare da parte dello Stato della fonte (S) o della stabile organizzazione (E), dalla rinuncia da parte dello Stato di residenza (R), oppure dalla condivisione fra i due Stati del diritto di tassare. La maggior parte degli articoli di un trattato contro le doppie imposizioni riguarda proprio l’allocazione dei diritti di tassazione di varie tipologie di redditi (reddito di impresa, redditi immobiliari, redditi da capitale, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo, ecc.).
Quando lo Stato della fonte (S) può tassare un reddito, lo Stato di residenza (R) mantiene tale diritto, ma ha l’obbligo di alleviare la doppia imposizione tramite esenzione o credito di imposta.
Unicamente nei casi in cui il trattato preveda che un reddito sia tassabile “solo” nello Stato della fonte (S), lo Stato di residenza (R) non può tassare tale reddito; negli altri casi lo stato di residenza fiscale può sempre tassare, ma deve concedere un credito (o un’esenzione) per le imposte pagate all’estero.
I casi di cui al punto c), invece, non sono risolvibili da un trattato bilaterale contro le doppie imposizioni, poiché tali trattati si applicano solo alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Questi casi di doppia imposizione possono però essere risolti tramite le c.d. procedure amichevoli (mutual agreement procedure) previste dai trattati (Commentario OCSE 2017, Art. 23, p. 376 e s.).
Come evitare la doppia imposizione fiscale
Per riepilogare, semplificando un po’, per capire come verrà tassato il tuo reddito devi seguire i seguenti passaggi:
- Individuare in quale Stato sei residente (eventualmente applicando l’art. 4 del trattato, sulla residenza).
- Individuare lo Stato della fonte del tuo reddito.
- Verificare se, sulla base del trattato, lo Stato della fonte ha diritto di tassare il tuo reddito, ed eventualmente se “solo” lo Stato della fonte ha diritto di tassare il tuo reddito.
- Se lo Stato della fonte non ha diritto di tassare il tuo reddito, devi chiedere a questo di non applicare alcuna imposta, o richiedere un rimborso.
- Se lo Stato della fonte ha diritto di tassare il reddito, poi richiedere allo Stato di residenza il credito di imposta per le imposte pagate all’estero (o un’esenzione), in modo da ridurre o eliminare la doppia tassazione.
