L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il passaggio da lavoro dipendente a consulente per lo stesso soggetto estero non preclude le agevolazioni fiscali, purché siano rispettati i requisiti di permanenza all’estero.
Parla con un espertoL’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 22/2025, ha chiarito un importante aspetto del nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati, stabilendo che la trasformazione del rapporto da dipendente a consulente con lo stesso soggetto estero non preclude l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda una cittadina francese che ha chiesto se potesse beneficiare del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. La contribuente ha dichiarato di:
Inoltre, la contribuente ha precisato di aver concluso il rapporto di lavoro dipendente con l’azienda svizzera e di aver stipulato contestualmente, con la stessa società, un contratto di consulenza come lavoratrice autonoma.
La contribuente ha posto due quesiti all’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia ha chiarito che il regime agevolativo può essere applicato anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa a favore dello stesso soggetto presso il quale era impiegato all’estero. La norma prevede in questi casi un allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che passa da tre a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.
L’aspetto importante è che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti. Di conseguenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (sia esso lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l’attività lavorativa per il medesimo soggetto per il quale ha lavorato all’estero.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha confermato che la contribuente, che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi, considerato che ha dichiarato di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni.
Riguardo al secondo quesito, l’Agenzia ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta, specificando che esula dall’istituto dell’interpello la verifica dei requisiti necessari per stabilire l’effettiva residenza fiscale, poiché implica valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello.
Il nuovo regime, applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo d’imposta 2024, prevede che:
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre rispettare le seguenti condizioni:
Situazione | Periodo minimo di permanenza all’estero |
---|---|
Caso generale | 3 periodi d’imposta |
Lavoratore che presta attività per lo stesso datore di lavoro estero (senza precedenti impieghi in Italia) | 6 periodi d’imposta |
Lavoratore che presta attività per lo stesso datore di lavoro estero (con precedenti impieghi in Italia) | 7 periodi d’imposta |
L’interpello n. 22/2025 offre un importante chiarimento per i professionisti che rientrano in Italia e continuano a lavorare per lo stesso soggetto estero, trasformando il loro rapporto da dipendente a consulente. La risposta dell’Agenzia conferma che tale trasformazione non costituisce un ostacolo all’accesso al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, in particolare il periodo minimo di permanenza all’estero di sei o sette anni, a seconda dei casi.
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