L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la valutazione dei requisiti di elevata qualificazione per il regime impatriati deve essere effettuata dalle autorità competenti e non tramite interpello fiscale.
Parla con un espertoL’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sui requisiti di elevata qualificazione necessari per accedere al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. Con la risposta all’interpello n. 55/2025, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso specifico di un lavoratore marittimo con licenza di Comandante, precisando importanti aspetti interpretativi della normativa.
Il contribuente, un lavoratore marittimo, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potesse beneficiare del nuovo regime agevolativo introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, pur non possedendo un titolo di istruzione superiore.
Nell’interpello, l’istante ha descritto la sua situazione personale:
Il contribuente chiedeva specificamente se, ai fini del requisito di elevata qualificazione o specializzazione, fosse sufficiente l’inquadramento in una mansione di alto livello professionale (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT) o se fosse necessario anche il possesso di un titolo di istruzione superiore.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024. La norma prevede che i redditi prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, entro il limite annuo di 600.000 euro.
Per accedere all’agevolazione, è necessario rispettare diverse condizioni, tra cui:
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda i requisiti di elevata qualificazione, il decreto legislativo n. 209/2023 rinvia alle disposizioni contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.) e al decreto legislativo n. 206/2007 per le professioni regolamentate.
In particolare, secondo il T.U.I. (articolo 27-quater), sono considerati lavoratori altamente qualificati coloro che posseggono alternativamente:
Riguardo al caso specifico, l’Agenzia ha precisato che non può esprimersi sulla valutazione tecnica dei titoli di qualificazione o specializzazione posseduti dal contribuente, in quanto:
L’Agenzia ha quindi concluso che il contribuente potrà fruire del nuovo regime agevolativo, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge, solo se in possesso di uno dei requisiti indicati nell’articolo 27-quater del T.U.I., la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello.
Questo interpello fornisce un’importante indicazione operativa per tutti i lavoratori impatriati che intendono accedere al nuovo regime fiscale:
La risposta all’interpello n. 55/2025 costituisce quindi un importante chiarimento interpretativo che delimita le competenze dell’Agenzia e indica la corretta procedura per la valutazione dei requisiti di accesso al regime agevolativo per i lavoratori impatriati.
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