Lavoratori Marittimi e Rientro dei Cervelli: l’Agenzia Chiarisce i Requisiti di Elevata Qualificazione

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la valutazione dei requisiti di elevata qualificazione per il regime impatriati deve essere effettuata dalle autorità competenti e non tramite interpello fiscale.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sui requisiti di elevata qualificazione necessari per accedere al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. Con la risposta all’interpello n. 55/2025, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso specifico di un lavoratore marittimo con licenza di Comandante, precisando importanti aspetti interpretativi della normativa.

Il quesito posto dal contribuente

Il contribuente, un lavoratore marittimo, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potesse beneficiare del nuovo regime agevolativo introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, pur non possedendo un titolo di istruzione superiore.

Nell’interpello, l’istante ha descritto la sua situazione personale:

  • Ha conseguito il diploma presso un istituto nautico nel 2008
  • Si è trasferito all’estero nel 2019 con iscrizione all’AIRE
  • Ha lavorato per società marittime estere fino a maggio 2024
  • Ha iniziato un rapporto di lavoro in Italia come Company Security Officer (CSO) con inquadramento al 7° livello Quadro Super
  • Possiede una Licenza per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e certificazione specializzata per lo svolgimento dell’attività di CSO

Il contribuente chiedeva specificamente se, ai fini del requisito di elevata qualificazione o specializzazione, fosse sufficiente l’inquadramento in una mansione di alto livello professionale (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT) o se fosse necessario anche il possesso di un titolo di istruzione superiore.

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024. La norma prevede che i redditi prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, entro il limite annuo di 600.000 euro.

Per accedere all’agevolazione, è necessario rispettare diverse condizioni, tra cui:

  • Impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo minimo
  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti
  • Prestare l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
  • Possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti per il rientro dei cervelli 2025

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda i requisiti di elevata qualificazione, il decreto legislativo n. 209/2023 rinvia alle disposizioni contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.) e al decreto legislativo n. 206/2007 per le professioni regolamentate.

In particolare, secondo il T.U.I. (articolo 27-quater), sono considerati lavoratori altamente qualificati coloro che posseggono alternativamente:

  1. Un titolo di istruzione superiore di livello terziario di durata almeno triennale
  2. I requisiti previsti per le professioni regolamentate
  3. Una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale
  4. Una qualifica professionale superiore con almeno 3 anni di esperienza per specifici settori tecnologici

La posizione dell’Agenzia sul caso specifico

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia ha precisato che non può esprimersi sulla valutazione tecnica dei titoli di qualificazione o specializzazione posseduti dal contribuente, in quanto:

  1. Tale valutazione richiederebbe competenze tecniche non di carattere fiscale
  2. L’interpretazione di norme non fiscali (come il T.U.I.) non può avvenire in sede di interpello
  3. La valutazione dei requisiti spetta ad altre amministrazioni competenti

L’Agenzia ha quindi concluso che il contribuente potrà fruire del nuovo regime agevolativo, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge, solo se in possesso di uno dei requisiti indicati nell’articolo 27-quater del T.U.I., la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello.

Implicazioni pratiche della risposta

Questo interpello fornisce un’importante indicazione operativa per tutti i lavoratori impatriati che intendono accedere al nuovo regime fiscale:

  • I requisiti di elevata qualificazione possono essere soddisfatti alternativamente (titolo di studio o esperienza professionale qualificata)
  • L’Agenzia delle Entrate non è competente a valutare la sussistenza di tali requisiti in sede di interpello
  • È necessario verificare autonomamente il possesso dei requisiti sulla base delle norme richiamate eventualmente con il supporto di una consulenza specializzata per il rientro dei cervelli

La risposta all’interpello n. 55/2025 costituisce quindi un importante chiarimento interpretativo che delimita le competenze dell’Agenzia e indica la corretta procedura per la valutazione dei requisiti di accesso al regime agevolativo per i lavoratori impatriati.

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