Regime Impatriati: agevolazione per redditi da più datori di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale anche svolgendo più attività contemporaneamente al rientro, ma solo per i nuovi rapporti di lavoro e non per quelli in continuità.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante del nuovo regime per i lavoratori impatriati con la risposta n. 263/2025. La novità riguarda la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale anche quando si svolgono più attività contemporaneamente al rientro in Italia, purché si rispettino specifiche condizioni legate al periodo di residenza all’estero e alla continuità lavorativa con il precedente datore di lavoro.

La domanda del contribuente

Il contribuente, cittadino italiano, ha posto una domanda molto specifica all’Agenzia delle Entrate attraverso l’interpello n. 263/2025. La sua situazione è articolata:

  • Si è trasferito all’estero dal 1° gennaio 2023 per lavorare come dipendente presso una società estera
  • Durante il periodo all’estero ha continuato a svolgere collaborazioni coordinate e continuative per un incarico di insegnamento presso un’Università italiana, lavorando sia da remoto che in presenza
  • Intende rientrare in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente presso una nuova società, non collegata a quella estera
  • Vuole continuare anche la collaborazione con l’Università italiana

La domanda cruciale era: può applicare il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati al reddito del nuovo lavoro dipendente, nonostante continuerà la collaborazione universitaria iniziata quando era ancora residente in Italia?

Il nuovo regime per lavoratori impatriati

Il regime agevolativo, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, prevede una tassazione ridotta al 50% sui redditi fino a 600.000 euro annui per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. I requisiti principali sono:

  • Impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni
  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il trasferimento
  • Attività lavorativa prestata prevalentemente in territorio italiano
  • Possesso di requisiti di elevata qualificazione professionale

I diversi periodi di residenza all’estero richiesti

La normativa prevede periodi minimi diversi di permanenza all’estero a seconda della situazione lavorativa:

  • Tre periodi d’imposta (regola generale): si applica quando il lavoratore rientra per lavorare presso un datore diverso da quello per cui ha lavorato all’estero e non appartenente allo stesso gruppo.
  • Sei periodi d’imposta: necessari quando si lavora per lo stesso soggetto (o gruppo) per cui si è lavorato all’estero, ma senza precedenti rapporti di lavoro in Italia con lo stesso soggetto prima dell’espatrio.
  • Sette periodi d’imposta: richiesti quando sussiste una continuità completa: stesso datore di lavoro (o gruppo) sia prima dell’espatrio che durante il periodo all’estero e al rientro.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha fornito una risposta sostanzialmente positiva, ma con importanti distinzioni:

Il contribuente potrà fruire del nuovo regime agevolativo per il reddito derivante dal lavoro dipendente presso la nuova società, avendo rispettato il requisito minimo dei tre periodi d’imposta di residenza all’estero.

Esclusione per la collaborazione universitaria

L’agevolazione non si applicherà al reddito derivante dalla collaborazione con l’Università, perché:

  • La collaborazione è iniziata quando era ancora residente in Italia (novembre-dicembre 2022)
  • È proseguita durante il periodo all’estero
  • Continuerà al rientro, configurando una situazione di continuità

Per questa attività sarebbe necessario il requisito dei sette periodi d’imposta all’estero, non soddisfatto nel caso specifico.

Le implicazioni pratiche

Questa interpretazione dell’Agenzia chiarisce alcuni aspetti fondamentali:

  • Applicazione selettiva: il regime può essere applicato contemporaneamente solo ad alcune tipologie di reddito, non necessariamente a tutti
  • Valutazione per singolo rapporto: ogni rapporto di lavoro va valutato singolarmente rispetto ai requisiti di continuità
  • Flessibilità del regime: è possibile svolgere più attività al rientro senza perdere completamente l’agevolazione

Aspetti da verificare caso per caso

L’Agenzia precisa che restano esclusi dall’interpello:

  • L’accertamento effettivo dei requisiti di qualificazione professionale
  • La verifica dell’effettiva residenza fiscale
  • Le valutazioni di carattere fattuale

Questi elementi dovranno essere verificati in sede di controllo dall’Amministrazione finanziaria.

La risposta rappresenta un importante chiarimento per tutti quei professionisti che intendono rientrare in Italia mantenendo alcuni rapporti di collaborazione già in essere, fornendo certezza applicativa su un regime che si sta rivelando sempre più strategico per l’attrazione di talenti qualificati.

Cosa dicono i nostri clienti

La nostra missione è rendere il tuo rientro in Italia il più agevole possibile.

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